IL PRETORE
    Esaminati  gli atti del proc. n. 27522/92 r.g. pretura a carico di
 Mulassano Mauro e Buongiorno Sergio nato a Torino il 6 marzo 1964  il
 primo,  a  Pinerdio il 7 gennaio 1971 il secondo residente in Torino,
 via Forli' 65/18 il primo; residente in None, via San  Rocco  12,  il
 secondo   (attualmente   ospite  della  Comunita'  "La  Ginestra"  di
 Valfenera d'Asti);
    Solleva  d'ufficio  questione   di   legittimita'   costituzionale
 dell'art.  5  della legge n. 81 del 1987 e conseguentemente dell'art.
 72, commi primo e secondo r.d. 12/1941 (come sostituito dall'art.  22
 del d.P.R. n. 449/1988, nella parte in cui prevede che le funzioni di
 pubblico  ministero  nell'udienza  dibattimentale  pretorile  possano
 essere svolte, per delega  specifica  e  nominativa  del  Procuratore
 della  Repubblica  presso  la  pretura,  da  uditori  giudiziari), in
 relazione all'art. 76 della Costituzione.
    La questione e' rilevante in quanto per  l'udienza  dibattimentale
 dell'11  gennaio  1993  il  sostituto  procuratore generale presso la
 Corte d'appello di Torino (in sede di  avocazione  ex  art.  412  del
 c.p.p.)  ha  delegato nominativamente il dott. Benso Alberto (uditore
 giudiziario)  ed  e'  di  tutta  evidenza  che  la  possibilita'   di
 svolgimento  dell'udienza  stessa  dipende  dalla legittimita' o meno
 dell'istituto preso in considerazione (delega  a  uditori  giudiziari
 delle  funzioni  di  pubblico  ministero  nell'udienza dibattimentale
 pretorile), che incide sulla regolarita' della costituzione del  p.m.
 (artt.  51,  secondo  comma,  del c.p.p., 74 secondo comma, 70, primo
 comma, e quarto comma, 72 primo e secondo comma,  del  r.d.  12/1941,
 484, primo comma, del c.p.p.).
    La questione poi pare non manifestamente infondata.
    Infatti  l'art.  5  della  legge  n.  81/1987  stabilisce che: "Il
 Governo della Repubblica e' delegato ad emanare le  norme  necessarie
 per  l'adeguamento  dell'ordinamento  giudiziario  al  nuovo processo
 penale ed a quello a carico degli imputati minorenni". Sulla base  di
 detta  delega  si e' giunti all'emanazione del d.P.R. n. 449/1988, il
 cui art. 22 ha sostituito l'art. 72 del r.d. n. 12/1941.
    Non e' chi non veda come nell'enunciato dell'art. 5 della legge n.
 81/1987 non vi sia traccia di quei principi e criteri  direttivi  che
 l'art.  76  della  Costituzione  pone  come  condizione  fondamentale
 (insieme ad altre) di una legittima delega al Governo  dell'esercizio
 della funzione legislativa.
    Tale  problema  e'  stato  ben presente al legislatore delegato il
 quale, nella "Relazione  al  progetto  preliminare  delle  norme  per
 l'adeguamento  dell'ordinamento  giudiziario al nuovo processo penale
 ed a quello a carico degli imputati  minorenni",  ha  osservato  che:
 "all'art.  5  della  legge n. 81/1987 viene prevista la delega per le
 modifiche all'ordinamento giudiziario, ma non sono espressi  principi
 e  criteri  direttivi",  mentre nella "Relazione al testo definitivo"
 delle medesime norme ha espresso lo stesso concetto, seppur  in  modo
 meno  esplicito,  osservando  che:  "La  legge-delega  del  1974  non
 prevedeva.  alcuna  direttiva   per   la   riforma   dell'ordinamento
 giudiziario.  Ma  anche la legge delega n. 81 del 1987 e' stata assai
 parca nel fornire direttive esplicite, essendosi limitata,  nell'art.
 5,  a  concedere  delega  relativamente  alle  norme  necessarie  per
 l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo  processo  penale
 ed a quello a carico di imputati minorenni".
    Il  legislatore  delegato, tuttavia, ha ritenuto di poter superare
 il problema ricavando indicazioni dai principi  e  criteri  enunciati
 negli  artt.  2  e  3  della legge n. 81/1987, concernenti le deleghe
 aventi ad oggetto il codice di procedura penale e la normativa per il
 processo a carico di imputati minorenni.
    Ritiene il pretore che tale soluzione non sia corretta.
    La legge n. 81/1987  (nonostante  la  sua  epigrafe)  contiene  in
 realta'  varie  deleghe,  aventi  oggetti  diversi  (nuovo  codice di
 procedura penale, processo a  carico  di  imputati  minorenni,  norme
 necessarie  ad  adeguare  l'ordinamento giudiziario al nuovo processo
 penale ed a quello  a  carico  degli  imputati  minorenni,  norme  di
 attuazione, di coordinamento e transitorie).
    Ora,  stante  la  formulazione dell'art. 76 della Costituzione, in
 ogni delega oltre all'oggetto devono essere determinati i principi  e
 criteri direttivi.
    E'  da  ritenersi  che  detta  determinazione  possa  avvenire sia
 mediante espressa elencazione (come e' avvenuto nell'art. 2 e, quanto
 ai criteri, anche nell'art. 3 della legge n.  81/1987)  sia  mediante
 l'espresso  richiamo  a  principi  e  criteri  rinvenibili  altrove e
 relativi ad oggetto diverso ma attinente e compatibile  (e,  infatti,
 nell'art.  3  della legge n. 81/1987 da un lato vengono espressamente
 elencati i criteri e dall'altro  vengono,  ma  ancora  espressamente,
 richiamati i principi generali del nuovo processo penale).
    Non  sembra  invece conforme all'art. 76 della Costituzione che il
 richiamo, non esplicitato dal legislatore delegante, sia  dedotto  in
 via interpretativa dal legislatore delegato, sia perche' dall'art. 76
 della  Costituzione  si  desume che principi e criteri direttivi, pur
 introducibili  anche solo per relationem, devono formare il contenuto
 di una espressa manifestazione di volonta' del legislatore delegante,
 sia perche', in assenza di tale espressa manifestazione di  volonta',
 il  ricorso  allo  strumento  interpretativo  (per  la  intrinseca ed
 insuperabile discrezionalita' di ogni atto  di  interpretazione)  non
 assicura  il  carattere  di determinatezza che i principi e i criteri
 devono rivestire alla luce dell'art. 76 della Costituzione.
    Nel caso specifico  se  il  legislatore  delegante  avesse  voluto
 richiamare,  per  parti  in  qualche  modo incidenti sull'ordinamento
 giudiziario, i principi e criteri di cui all'art. 2  della  legge  n.
 81/1987  lo  avrebbe  fatto  espressamente  (come in realta' ha fatto
 nell'art. 3 della medesima legge).
    Cio' premesso, ritiene questo pretore che l'art. 5 della legge  n.
 81/1987  non  contenga  ne'  l'espressa  elencazione  dei  principi e
 criteri  direttivi  in  materia   di   adeguamento   dell'ordinamento
 giudiziario  al  nuovo  processo  penale  ne'  l'espresso richiamo ai
 principi  e  criteri   direttivi,   rilevanti   in   detta   materia,
 eventualmente  rinvenibili  nella  delega  alla  emanazione del nuovo
 codice di procedura penale, e che quindi  la  norma  considerata  sia
 costituzionalmente  illegittima  per  contrasto  con  l'art. 76 della
 Costituzione.
    Da cio' non puo' che discendere  l'illegittimita'  costituzionale,
 sempre   per  contrasto  con  l'art.  76  della  Costituzione,  anche
 dell'art. 72, primo  e  secondo  comma,  del  r.d.  n.  12/1941  come
 sostituito  dall'art.  22  del d.P.R. n. 449/1988, nella parte in cui
 prevede  che  le  funzioni   di   pubblico   ministero   nell'udienza
 dibattimentale  pretorile possano essere svolte, per delega specifica
 e nominativa del procuratore della Repubblica presso la  pretura,  da
 uditori giudiziari.
    Cio'  in quanto il d.P.R. n. 449/1988, essendo stato emanato sulla
 base della delega costituzionalmente illegittima (per i motivi  sopra
 indicati) contenuta nell'art. 5 della legge n. 81/1987, risulta privo
 del  necessario  presupposto di validita'. E' infatti pacifico che la
 legittimita' della legge delegata e' subordinata a quella della legge
 di delegazione.